[A] Ai fini dell'accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria sopravvenuta di cui all'art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha introdotto l'obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati. [B] Non può attribuirsi alcuna valenza all'art. 1 del regolamento edilizio del comune di Firenze adottato con atto podestarile del 29 dicembre 1931 il quale, non avendo una base legale al momento della sua emanazione e contrasta con la disciplina sopravvenuta posta dall’art. 31 della legge urbanistica del 1942 e deve essere disapplicato
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